Accesso Civico

ACCESSO DOCUMENTALE – CIVICO E GENERALIZZATO

La trasparenza e la pubblicità dell’attività amministrativa e il suo svolgimento imparziale vengono garantiti attraverso l’esercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni in possesso dell’Istituzione scolastica. In particolare, la normativa vigente prevede:

– Accesso documentale: diritto di prendere visione di un determinato documento amministrativo e di ottenerne copia al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. È riconosciuto a tutti i cittadini che dimostrino di avere un interesse qualificato, diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22 Legge 241/90, aggiornata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127).

– Accesso civico: diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo (art.5, co.1, D.lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs. n.97/2016).

– Accesso generalizzato: diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza (art. 5, comma 2, D.lgs 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016.)

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1) ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (per atti e provvedimenti amministrativi formati dall’Istituto scolastico o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa).

Il diritto di accesso è la facoltà di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso; occorre avere, ovviamente, una motivazione seria e documentata per ottenere la consultazione o la copia di un documento.

L’intero processo si conclude in un massimo di 30 giorni a partire dalla richiesta e il Dirigente scolastico può accogliere o meno o in parte la stessa.

1) Il diritto può essere esercitato in riferimento a documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Istituzione scolastica di riferimento, ovvero:

  • atti relativi alla formulazione delle graduatorie interne e di istituto;

  • atti finalizzati alla stipula di contratti per l’aggiudicazione di forniture di beni e servizi.

  • elaborati scritti e atti della Commissione giudicatrice degli esami di Stato;

  • compiti scritti, documenti relativi a scrutini intermedi, finali e relativi verbali;

  • registri personali dei docenti e verbali dei Consigli di classe;

  • atti formali, anche di natura endoprocedimentale, emanati nel corso dell’istruttoria a favore del soggetto che produca istanza di trasferimento e di mobilità professionale;

  • relazione ispettiva ed atti presupposti e connessi a favore di insegnante sottoposto a ispezione e/o procedimento disciplinare;

2) Sono, viceversa, esclusi dal diritto di accesso i seguenti documenti:

  • rapporti informativi sul personale dipendente;

  • documenti inerenti all’attività relativa all’informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dal protocollo sindacale.

  • documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali relativi al personale anche in quiescenza;

  • documenti attinenti al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi;
  • documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o della Procura della Corte dei Conti, relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale, amministrativa;

  • documenti contenenti atti sensibili o giudiziari, se l’accesso non è strettamente indispensabile per la tutela dell’interessato o dei suoi diritti di pari rango (art. 60 del D.Lgs. 196/2003);

  • gli atti dei privati detenuti occasionalmente dall’Istituzione scolastica in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, in ogni modo, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;

  • documenti attinenti a procedimenti penali (per i quali è prevista una tutela più ampia in ambito giudiziario) o utilizzabili a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernenti procedure conciliative o arbitrali.

Controinteressati

 

Per controinteressati si intendono tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso potrebbero vedere compromesso il proprio diritto alla riservatezza. Qualora l’Istituto, dovesse individuare soggetti controinteressati è tenuto a darne comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione). I controinteressati hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso, anche per via telematica. Decorso tale termine l’Istituto, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, provvede in merito alla valutazione della richiesta.

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi va presentata, utilizzando il Istanza scaricabile dal Sito dell’Istituto nella sezione Amministrazione trasparente – Accesso Civico e da inviare ai seguenti indirizzi:

La richiesta deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico e motivata, indicando gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificando e, ove occorra, comprovando l’interesse connesso all’oggetto della richiesta.

L’esame dei documenti è gratuito, mentre l’esercizio di accesso agli atti mediante rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione fissato come segue: €0,25 per ogni facciata formato A4, €0,50 per ogni facciata formato A3 (Reg. Miur n.662/2019).

 

2) ACCESSO CIVICO SEMPLICE (per dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria).

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative dell’Istituto F. Severi, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico tramite Istanza scaricabile nella sezione Amministrazione trasparente – Accesso Civico, secondo le seguenti modalità:

  • posta ordinaria all’indirizzo: Via L. Pettinati n.46, 35129 – Padova

  • posta elettronica all’indirizzo e-mail: pdtf04000q@istruzione.it

  • posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: pdtf04000q@pec.istruzione.it

  • Presentazione anche a mani presso l’Ufficio Protocollo.

Il Procedimento: Il Dirigente Scolastico, ricevuta la predetta richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tutela dell’accesso civico (D.lgs.02.07.2010 n.104).

Contro le decisioni e/o contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo individuato nel Dirigente dell’Ambito territoriale di competenza dell’USR Veneto contattabile all’indirizzo E-mail: usp.pd@istruzione.it Pec:usppd@postacert.istruzione.it oppure proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

 

3) ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (per documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione).

L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata, va presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, Responsabile del procedimento, tramite Istanza scaricabile sul Sito nella sezione Amministrazione trasparente – Accesso Civico secondo le seguenti modalità:

In tale richiesta di accesso civico generalizzato bisogna identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

Il Procedimento: il Dirigente Scolastico provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Tutela dell’accesso civico (D.lgs. 02.07.2010, n. 104)

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico il richiedente può inviare tale richiesta tramite Istanza scaricabile sul Sito nella sezione Amministrazione trasparente – Accesso Civico al titolare del potere sostitutivo ovvero il Dirigente dell’Ambito territoriale dell’USR Veneto, contattabile all’indirizzo e-mail: usp.pd@istruzione.it o Pec: usppd@postacert.istruzione.it oppure proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.gs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” La informiamo che i Suoi dati sono raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle procedure di Accesso Civico e saranno attentamente conservati in archivi cartacei e informatizzati. Titolare del trattamento è il Dirigente scolastico che garantisce il rispetto degli obblighi di legge; gli incaricati del trattamento sono il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e gli assistenti amministrativi responsabili del singolo procedimento. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi per motivi legittimi all’utilizzo degli stessi.

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I Soggetti Responsabili

Il Responsabile del procedimento e Responsabile della Trasparenza dell’Istituto scolastico a cui va inoltrata la richiesta di accesso è il Dirigente scolastico reggente.

Il Titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza, è il Dirigente dell’Ambito Territoriale di competenza, Dott. Roberto Natale, contattabile all’indirizzo Email: usp.pd@istruzione.it o Pec: usppd@postacert.istruzione.it

1. ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI

2. ISTANZA ACCESSO CIVICO SEMPLICE

3. ISTANZA ACCESO CIVICO GENERALIZZATO

4. ISTANZA ACCESSO TITOLARE POTERE SOSTITUTIVO